E’ ormai già da qualche anno che su riviste e giornali capita di leggere il termine cosmeceutico, non tutti però ne conoscono il reale significato e spesso viene impropriamente utilizzato in sostituzione del termine cosmetico. Scopriamo insieme quali sono le differenze sostanziali tra un cosmetico ed un cosmeceutico. Prima di tutto per poter dare una giusta definizione di cosmeceutico bisogna conoscere la corretta definizione di cosmetico. In Italia la produzione e la commercializzazione dei prodotti cosmetici è regolata dalla legge 713/86, che ha recepito la Direttiva Europea 76/768/CEE, tale Direttiva verrà sostituita nel luglio del 2013 dal nuovo Regolamento Europeo 1223/2009. Molte le novità legislative a tutela della salute consumatore apportate nel nuovo Regolamento, ma in definitiva l’articolo 1 della legge 713/86, in cui viene data la definizione di cosmetico, non ha subito modifiche, esso recita : «… si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato. I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche…».
Quindi la prerogativa principale di un cosmetico è quella di essere applicato sulle superfici esterne del corpo umano, infatti esso non deve oltrepassare quella che viene chiamata giunzione dermo-epidermica, ovvero la zona di congiunzione tra epidermide e derma. È inoltre bene ricordare che un prodotto cosmetico è una composizione complessa multifattoriale che associa una varietà di ingredienti, ciascuno dei quali contribuisce all’efficacia globale del prodotto, questa è frutto dell’associazione e della sinergia tra le varie tipologie di ingredienti. In generale un prodotto cosmetico è formato da tre categorie di materie prime: eccipienti, additivi e principi o sostanze funzionali. Queste ultime sono sostanze che vengono inserite nelle formulazioni cosmetiche per conferirgli una funzionalità ben precisa, esse hanno un’attività specifica, che talvolta però può interessare non solo la superficie dell’epidermide. Quando ciò avviene, ovvero quando le sostanze funzionali presenti in un cosmetico oltrepassano la giunzione dermo-epidermica si parla di cosmeceutico. Il cosmeceutico, o cosmetico funzionale, o ancora dermo-cosmetico, è un rimedio per disfunzioni cutanee che creano inestetismi e quindi agisce in maniera simile ad un farmaco, il trattamento, pertanto, andrebbe prescritto e monitorato dal dermatologo.
Facciamo un esempio, gli estratti di Ippocastano (Aesculus Hippocastanum), di Centella (Centella Asiatica) e di Rusco (Ruscus aculeatus), vengono utilizzati come ingredienti attivi per la protezione dei piccoli vasi sanguigni in alcuni prodotti farmaceutici, ma vengono utilizzati anche in numerosi preparati cosmetici impiegati nel trattamento degli inestetismi causati dalla cellulite, ma per legge nei cosmetici che li contengono non possono essere definiti come “vasoprotettivi”, ciò nonostante grazie alle loro caratteristiche strutturali sono in grado di superare la giunzione dermo-epidermica ed agire in profondità sul derma anche se a concentrazioni minori rispetto ad un preparato farmaceutico.
A livello giuridico purtroppo vi è una grossa lacuna; infatti per quanto concerne la legge i cosmeceutici non esistono, quindi non esiste, come per i cosmetici, un articolo che ne dia la definizione. Se a livello accademico il termine cosmeceutico è ben definito, esso non è universalmente accettato né dall’industria cosmetica, secondo cui «il termine cosmeceutico viene impiegato per ragioni di marketing e di comunicazione, per indicare un prodotto cosmetico che, secondo l’azienda produttrice, possiede una spiccata funzionalità cosmetica nel mantenere in buono stato la cute», né dalle Autorità Regolatorie, in quanto i cosmeceutici sono da considerarsi «prodotti di frontiera», ovvero prodotti borderline, infatti possono soddisfare sia la definizione di cosmetico che di farmaco, per questo motivo è difficile stabilire sotto quale normativa essi rientrino. A tutela del consumatore si auspica che questa anomalia normativa venga al più presto colmata.
Doralda Petrillo