La settimana che è appena cominciata è decisiva per l’Italia in quanto il Parlamento, a Camere riunite, eleggerà il 12esimo presidente della Repubblica Italiana, dopo il settennato di Giorgio Napolitano. Il Parlamento italiano, l’Organo più importante dello Stato, si riunirà dal 18 aprile prossimo a Montecitorio; ma quali sono le regole per la nomina del successore di Napolitano? Come viene eletto il presidente della Repubblica in Italia? A stabilire i metodi per la nomina dell’inquilino del Quirinale è la Costituzione, la carta promulgata nel 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948. L’articolo 83 della Costituzione stabilisce che «all’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze». La madre di tutte le leggi italiane inoltre prevede che la Valle d’Aosta abbia un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica, secondo sempre quanto stabilito dalla Costituzione, ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta (la metà più uno). Per essere messe a verbale le preferenze devono essere almeno due. L’elezione sarà presieduta dal presidente della Camera, Laura Boldrini; seduto acconto a lei ci sarà il presidente del Senato, Pietro Grasso. Saranno 1007 quindi le persone che eleggeranno il Capo dello Stato: 630 deputati, 319 senatori e 58 delegati delle Regioni. Gli articoli 84 e 85 prevedono che possa essere eletto Capo dello Stato ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni d’età e che goda dei diritti civili e politici. Ogni altra carica è incompatibile con quella del presidente della Repubblica che ha un mandato di sette anni.
Maria Ianniciello