Come vi avevo già accennato oggi completerò l’argomento affrontato lo scorso sabato, ovvero come leggere l’etichetta di un prodotto cosmetico, cosa di notevole importanza se si pensa alla giungla di prodotti non a norma che circolano nel nostro paese mettendo a rischio la nostra salute, questi spesso sono importati dalla China e da altri paese che non rispettano le linee guida della Comunità Europea, è bene quindi conoscere ciò che un’etichetta può dirci dalla sua lettura. Tutti i prodotti cosmetici, campioni gratuiti compresi, una volta messi sul mercato devono contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni: il riferimento al responsabile commerciale, il contenuto nominale, la data di durata minima, il Paese di origine (per i prodotti fabbricati al di fuori della UE), le funzioni del prodotto, l’elenco degli ingredienti, la modalità di impiego e le avvertenze ed il numero del lotto di fabbricazione. Le prime cinque informazioni devono trovarsi sia sull’imballaggio primario che su quello secondario, le restanti possono essere riportate anche solo sull’imballaggio secondario o su foglietti illustrativi nel caso in cui lo spazio necessario per riportarli non sia sufficiente, si pensi alle matite per gli occhi, agli ombretti o ai rossetti su cui lo spazio a disposizione è davvero ridotto. Inoltre le informazioni che riguardano il contenuto nominale, la data di durata minima, le funzioni del prodotto e le modalità di impiego, vanno sempre riportate in lingua italiano, l’uso di altre lingue, infatti, è ammesso solo nel caso in cui faccia seguito la traduzione in italiano, ad esempio “eyeshadow” deve essere seguito dalla traduzione in italiano “ombretto”. Un’altra informazione importante al fine di identificare la provenienza del prodotto e conoscere il soggetto responsabile della messa in commercio è il riferimento al responsabile commerciale, questa informazione deve riportare il nome del produttore e la sede legale del produttore all’interno del territorio comunitario, nel caso in cui il prodotto provenga da Paesi extra-UE, le informazioni invece devono riguardare il responsabile dell’immissione sul mercato presente sul territorio comunitario, con la dicitura “importato da”. Un altro metodo per riconoscere i prodotti che seguono le linee guida della CE è l’attenta lettura del contenuto nominale, ovvero della quantità di prodotto contenuta al momento del confezionamento; questa deve essere riportata in unità di volume per i prodotti liquidi ed in unità di massa per i prodotti solidi. Esempio di indicazioni corrette : 50 ml, 50mL, 0,5 l, 120g. Esempio di indicazioni errate e quindi non a norma: ml 50, mL 50, 0,5 L , grammi 120. Questo tipo di informazione non è obbligatoria su prodotti cosmetici con un peso inferiore a 5 grammi/millilitri, sui campioni gratuiti, sui monodose e sui prodotti commercializzati per insiemi di pezzi, ad esempio le fiale. Una delle indicazioni a cui i consumatori prestano minor attenzione quando acquistano un cosmetico è sicuramente la data di durata minima, questo è un grosso errore in quanto anche i prodotti cosmetici posseggono quella che viene chiamata shelf life, ovvero una data di “scadenza”. La data di durata minima di un prodotto cosmetico indica il termine entro il quale un prodotto cosmetico, se conservato correttamente, mantiene la sua funzione iniziale senza risultare dannoso per la nostra salute. I modi in cui vengono riportate le date di durata minima dei prodotti cosmetici variano a seconda che essa sia inferiore o superiore a 30 mesi. Se la data di durata minima del prodotto è inferiore a 30 mesi viene riportato il mese e l’anno oppure il giorno, il mese e l’anno, preceduti dalla dicitura “da usare preferibilmente entro…” oppure viene usato il pittogramma della clessidra.
Una volta superato quel termine il prodotto perde le sue funzioni e può risultare nocivo per la salute. Se invece la data di durata minima è superiore ai 30 mesi deve essere usato il PAO, Period After Opening, che indica il termine entro il quale un prodotto cosmetico, una volta aperto, può essere utilizzato in tutta sicurezza senza che il consumatore metta a repentaglio la propria salute. Il pittogramma del PAO è rappresentato da un vasetto di crema aperto, con al suo interno o al suo fianco un numero e la lettera M in maiuscolo, che stanno ad indicare il numero dei mesi, ovvero il periodo entro il quale il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato dal consumatore senza correre rischi.
Questa indicazione non è obbligatoria sui prodotti cosmetici confezionati in contenitori che ne impediscono la contaminazione, ad esempio i dispositivi ad aerosol dei deodoranti a spray ed inoltre, sui prodotti ad alto contenuto di alcool o con pH molto basso o molto alto, ad esempio le creme depilatorie. Un’altra informazione importate è quella relativa alle funzioni del prodotto cosmetico, queste devono essere riportate in etichetta solo se non sono comunemente note o facilmente deducibili dalla presentazione dello stesso prodotto. Non sempre infatti la denominazione di un prodotto è sufficiente ad informare correttamente il consumatore sul suo utilizzo, ad esempio un prodotto messo in commercio con il nome generico latte o crema deve essere accompagnato dalle indicazioni relative alla sua funzione in modo da evitare usi scorretti da parte del consumatore. Fanno parte di questa categoria anche i cosiddetti prodotti food alike, ovvero tutti quei prodotti che nella presentazione, nella composizione o nella confezione richiamano alla mente gli alimenti, si pensi ai vari bagnoschiuma che per consistenza e profumo ricordano gli yogurt o ancora ai saponi sfusi con forme che richiamano frutti, pasticcini e bon-bon. Questo tipo di cosmetici può rappresentare un pericolo per alcune categorie di consumatori, come i bambini, che potrebbero essere tentati di provarli. In questi casi oltre ad essere obbligatoria la indicazione della funzione, è obbligatorio che venga riportata anche l’indicazione “ non ingerire”, “non è un alimento”, “per uso esterno”.
L’elenco degli ingredienti è di fondamentale importanza per la scelta dei prodotti cosmetici, esso raggruppa tutti gli ingredienti utilizzati in una determinata formulazione, questi vengono elencati in ordine decrescente di peso, calcolato al momento dell’incorporazione, usando la nomenclatura comunitaria degli ingredienti cosmetici, l’INCI, International Nomenclature Cosmetics Ingredients. L’elenco viene preceduto dal termine “Ingredienti” o “Ingredients”. Gli ingredienti il cui peso nella formulazione è inferiore all’1% vengono riportati in ordine sparso subito dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all’1%. Quando lo spazio per poter riportare l’elenco degli ingredienti presente sull’imballaggio primario è insufficiente, questo viene riportato sull’imballaggio secondario o su un foglietto illustrativo al quale il consumatore deve essere rimandato attraverso il seguente pittogramma:
I prodotti cosmetici venduti sfusi, come saponi, perle da bagno, ecc., devono riportare le indicazioni obbligatorie sul banco di vendita o su un foglio informativo vicino al prodotto. Nel caso di acquisto di prodotti cosmetici incartati dal venditore al momento della richiesta, tali informazioni devono essere applicate sulla confezione del prodotto a cura del venditore.
In merito agli ingredienti va fatta una precisazione riguardo a Profumi o aromi. I composti odoranti ed aromatizzanti vengono riportati utilizzando rispettivamente i termini “profumo” o “parfum” e “aroma”, ma se nella formulazioni sono presenti sostanze potenzialmente allergizzanti, queste devono essere riportate con il loro nome. Ecco di seguito le 26 sostanze potenzialmente allergizzanti che è possibile riscontrare in alcune formulazioni cosmetiche: Amil cinnamal, Benzyl Alcohol, Cinnamyl Alcohol, Citral, Eugenol, Hydroxycitronellal, Isoeugenol, Amylcinnamyl alcohol, Benzyl salicylate, Cinnamal, Coumarin, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene carboxaldehyde, Anise alcohol, Benzyl cinnamate, Farnesol, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Benzyl benzoate, Citronellol, Hexyl cinnamal, Limonane, Methyl 2-Octynoate, Alpha-Isomethyl Ionone, Evernia prunastri, Evernia furfuracea.
Le modalità di impiego invece sono indicazioni che guidano il consumatore nella corretta applicazione del cosmetico con l’intento di garantire l’effetto dichiarato, ad esempio: “applicare sui capelli bagnati”, “massaggiare delicatamente”, “riscaldare prima dell’uso”.
Vengono riportate sul contenitore primario e/o sull’imballaggio esterno o su di un foglietto illustrativo. Un’altra tipo di indicazioni sono le avvertenze: esse rappresentano precauzioni di impiego volte a proteggere il consumatore da possibili danni alla salute derivanti da un utilizzo improprio del cosmetico in relazione a tipologie particolari di ingredienti che fanno parte del prodotto. Altra e non meno importante informazione per il consumatore è il numero di lotto, esso infatti consente di identificare chiaramente, in caso di richiamo, se il prodotto cosmetico in proprio possesso è a rischio o meno: infatti, in caso di presenza di prodotto non conforme, il responsabile commerciale e l’Autorità garante segnala al mercato attraverso modalità di diffusione ampie e capillari, avvisi, comunicati stampa e via radio, il numero di lotto incriminato e la tipologia di non conformità riscontrata. Un’altra informazione che, grazie alle campagne di sensibilizzazione avviate da associazioni animaliste, ha un riscontro positivo sul consumatore è il riferimento ai test sugli animali. La Direttiva 2003/15/CE, è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 15 febbraio 2005 n. 50, con essa è stata stabilita l’eliminazione totale dei test cosmetici sugli animali entro il 2013, e la loro sostituzione con metodi alternativi scientificamente validi. Sulla confezione di prodotto cosmetico è possibile trovare pittogrammi che indichino che quest’ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo se il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici. Doralda Petrillo